Il presente regolamento regola alcuni aspetti organizzativi e di funzionamento delle consulte provinciali non esplicitamente indicati nello statuto.
Riguardo alle Consulte provinciali lo statuto prevede quanto segue:
Articolo 25
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano tra quelli con maggiore anzianità in Consiglio Direttivo tra i presenti.
Il Consiglio Direttivo delibera su tutti gli affari generali dell'Associazione, regolandone l'attività al fine di assicurare il conseguimento degli scopi statutari. Nello specifico:
Articolo 27
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione almeno tre volte all'anno in presenza e/o in modalità di videoconferenza: esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza semplice. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Non sono ammesse deleghe. Il Consiglio Direttivo può essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno otto membri del Consiglio stesso. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati quali osservatori i coordinatori delle Consulte provinciali. Nel caso di convocazione in videoconferenza potranno essere adottati mezzi informatici di votazione, definiti dal Consiglio Direttivo, che garantiscano la riservatezza e la correttezza delle pratiche di voto che lo richiedano.
Articolo 37
Per la realizzazione degli scopi statutari l'Associazione si avvale anche di strutture di base configurate in Consulte provinciali, la cui gestione è affidata ai relativi Consiglieri Regionali, e composte dai delegati degli associati della relativa provincia. Le Consulte provinciali sono tenute all'osservanza del relativo regolamento, promulgato dal Consiglio Direttivo.I Consiglieri regionali, nella gestione delle attività provinciali, possono essere coadiuvati da un coordinatore, nominato dalle Consulte. In ogni caso, i Consiglieri ed il coordinatore non possono operare nello stesso complesso corale. Le Consulte provinciali possono dotarsi di un numero variabile di Consulenti artistici, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e della Commissione Artistica.Le Consulte di ciascuna provincia sono composte da:
Il Direttivo delle Consulte di ciascuna provincia è costituito da:
Le attività della consulta sono gestite dai Consiglieri regionali e dal direttivo della relativa provincia, in accordo con il Consiglio direttivo. Il coordinatore provinciale, il segretario, i consulenti e commissari artistici possono essere delegati dai Consiglieri per la realizzazione o gestione delle attività provinciali.Le riunioni della Consulta e del direttivo provinciale devono essere convocate invitando tutti i membri componenti.È prevista la presentazione al Consiglio Direttivo del progetto di attività annuale e bilancio preventivo (ottobre- novembre) e la presentazione del resoconto attività annuale e bilancio con relative pezze giustificative (Gennaio - febbraio). E’ auspicabile una pianificazione pluriennale dell’attività. I progetti dell’attività devono esser concordati dal direttivo della consulta e sottoposti all’approvazione della consulta provinciale prima della presentazione al Consiglio Direttivo.
Riunioni della Consulta provinciale: